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Imposta del 20% su bonifici esteri: la tassa non è dovuta, scopri come fare.
Buongiorno a tutti,
la presente è per rispondere alle richieste che in questi giorni ci sono pervenute da parte di alcuni affiliati, in merito al nuovo decreto entrato in vigore il primo di febbraio che tassa del 20% i bonifici provenienti dall’estero. E' doveroso precisare che la ritenuta si applica solo sulle rendite finanziarie, quindi solo sulle somme ricevute classificabili come redditi da capitale (cioè guadagni derivati da investimenti finanziari), o da quelli classificabili come redditi diversi (plusvalenze generate da compravendite di immobili all’estero, o di affitti di immobili situati all’estero). Per tutti gli altri bonifici (retribuzioni da lavoro, introiti derivanti da attività, liberi professionisti ecc) è possibile evitare questa tassa. L’unica nota stonata è che l’onere della prova spetta al contribuente e non al fisco, quindi la trattenuta si può evitare, ma bisogna muoversi in tempo. Come fare per evitare la trattenuta? Bisogna fisicamente recarsi in banca e fare un’autocertificazione in cui si dichiara che le somme percepite non sono classificabili come redditi da capitale o come redditi diversi. Il modulo da richiedere è quello per l’autocertificazione per l'esonero generalizzato, al momento il ministero non ha rilasciato alcun fac-simile, ma le banche hanno già dei propri moduli da fornire su richiesta al cliente, quindi basta chiederli allo sportello. Nel caso in cui la banca abbia già prelevato ingiustamente la trattenuta, l’interessato potrà richiedere la restituzione tramite richiesta (consiglio di informarsi meglio presso la propria banca) entro il 28 febbraio dell'anno successivo, altrimenti l’interessato può presentare all'Agenzia delle entrate un'istanza di rimborso entro quattro anni dalla data della ritenuta. Saluti |
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